Legge Regionale
5 agosto 2014
, n. 24
Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24
Art. 14
(Misure straordinarie a supporto del risanamento aziendale di ALER Milano)
1. Al fine di conseguire il risanamento aziendale, ALER Milano approva, in deroga all'articolo 46, comma 4, e all'articolo 47, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) un piano straordinario di vendite.
2. Il piano previsto dal comma 1 può prevedere per gli alloggi assegnati, in deroga ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 46 della l.r. 27/2009:
a) l'abbattimento del 30 per cento dell'importo del valore di mercato delle unità abitative determinato mediante apposita perizia;
b) la facoltà di acquisto degli alloggi anche per i familiari non conviventi dell'assegnatario, nei limiti dei parenti e degli affini entro il secondo grado, ferma l'applicazione della previsione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 46 della l.r. 27/2009;
3. Alle vendite di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 11 dell'articolo 46 della l.r. 27/2009.
4. Per le finalità di cui al comma 1, ALER Milano, in deroga all'articolo 47, comma 2, della l.r. 27/2009, è autorizzata alla vendita di alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, mediante asta pubblica ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'alloggio libero determinato mediante apposita perizia, abbattuto sino al 30 per cento. Nel caso di edifici condominiali in cui ALER Milano detiene la quota di partecipazione di minoranza è consentita la vendita, in un unico lotto, degli alloggi liberi rimasti invenduti nell'ambito del singolo edificio.
5. I proventi derivanti dalle vendite previste dal piano straordinario, fermo restando che non possono essere utilizzati per finanziare spese correnti, confluiscono nel piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della presente legge.
6. La Giunta regionale può costituire forme di garanzia e di micro credito e concedere ulteriori agevolazioni finalizzate a sostenere l’acquisto, da parte degli assegnatari e dei familiari conviventi, nonché dei familiari non conviventi di cui alla lettera b) del comma 2, degli alloggi di proprietà di ALER Milano, individuando, in tal caso, le risorse finanziarie necessarie.(12)
6 bis. Per la finalità di cui al comma 1, ALER Milano è autorizzata ad escludere dall’ambito di applicazione della disciplina di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)) fino ad un massimo del trenta per cento degli alloggi di proprietà che risultano sfitti alla data di entrata in vigore della legge recante “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”. All’assegnazione degli alloggi di cui al presente comma si provvede, previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, con le modalità previste dall’articolo 13, comma 6 bis, del regolamento regionale 1/2004.(13)
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione per un tempo prestabilito corrispondente alla durata del piano di risanamento aziendale adottato da ALER Milano ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).(14)
8. Salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 27/2009.
8 bis. In vigenza del piano straordinario di vendite di cui al comma 1, ALER Milano, al fine di favorire la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, oltre all’impiego delle risorse disponibili, può conferire beni immobili e altri diritti reali immobiliari, per una superficie complessiva non superiore a 50.000 mq, a fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e facenti parte del sistema integrato dei fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del d.p.c.m. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), destinato all’housing sociale.(15)
8 ter. I conferimenti di cui al comma 8 bis devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione presentati, anche da soggetti privati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei, contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). (15)
8 quater. Gli immobili oggetto di conferimento sono valutati al prezzo di mercato, determinato da perizia fornita da un esperto indipendente, tenuto conto del relativo stato di conservazione e di localizzazione fisica, nonché del contesto di riferimento.(15)
8 quinquies. I conferimenti di cui al comma 8 bis sono effettuati a fronte dell’emissione di quote di partecipazione al fondo immobiliare che possono prevedere il solo rimborso del capitale in sede di liquidazione alla scadenza della partecipazione detenuta. La liquidazione delle quote può avvenire anche in natura, mediante il trasferimento di una componente di alloggi ristrutturati, da destinare alle esigenze abitative in regime di edilizia residenziale pubblica.(15)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia