Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di attività motorie e sportive, riconoscendone la funzione sociale. A tal fine la Regione promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita. In particolare, le disposizioni sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
b) diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
d) diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
e) sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dei musei dello sport;
f) prevenzione dell'uso di sostanze o pratiche che possano alterare le prestazioni sportive o mettere in pericolo l'integrità psichica o fisica degli atleti;
g) promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all'aperto;
h) promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;
i) formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
j) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre Regioni, con le comunità di lavoro dell'arco alpino, con i Paesi dell'Unione europea nonché con quelli extraeuropei;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia