Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 5
(Dote sport)
1. Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.
2. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, definiti con deliberazione della Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, devono tener conto del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle persone diversamente abili una quota pari al dieci per cento della disponibilità finanziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia