Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 7
(Anagrafe dell'impiantistica sportiva)
1. È istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'anagrafe confluiscono dati e informazioni sull'impiantistica sportiva raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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