Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 10
(Esercizio delle professioni della montagna e organismi di autodisciplina)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nella legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e nella legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 7. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.
2. Le domande di iscrizione agli albi e all'elenco speciale di cui al comma 1 sono presentate ai competenti collegi regionali, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita. La domanda si intende accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
3. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), anche attraverso la procedura di rilascio della tessera professionale europea per le guide alpine, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;(3)
b) al riconoscimento di cui all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.(4)
4. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare.
5. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
6. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.
7. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale dei maestri di sci e il collegio regionale delle guide alpine. Le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla Giunta regionale.
8. I collegi regionali di cui al comma 7 trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione, i rispettivi regolamenti organizzativi entro trenta giorni dalla data di adozione. I medesimi regolamenti organizzativi acquistano efficacia se approvati nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine. I regolamenti organizzativi si intendono approvati trascorso il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento o l'ulteriore termine di sessanta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia