Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 11
(Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente competente.(5)
2. La Regione cura l’organizzazione dei corsi di formazione finalizzati all’abilitazione all’esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi collegi regionali. Per i maestri di sci è altresì fatta salva la collaborazione con gli organi tecnici della FISI.(6)
2.1. La Regione cura, altresì, l’organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il rispettivo collegio regionale e in collaborazione con gli organi tecnici della FISI. I corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono invece organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine, secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, della legge 6/1989. (7)
2.2. I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).(7)
2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) circa l’articolazione della professione di guida alpina in due gradi, l’aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.(8)
2 ter. L’aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all’articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all’articolo 8, comma 5, del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”) e comunque con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento: (8)
a) in ascensioni sci-alpinistiche;
b) in escursioni sciistiche;
c) su ghiacciai;
d) su cascate di ghiaccio.
2 quater. L’aspirante guida di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all’articolo 8, comma 5, del r.r. n. 5/2017.(8)
2 quinquies. L’abilitazione tecnica per le attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.(8)
2 sexies. L’abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di alpinismo si può conseguire solo previo conseguimento dell’abilitazione di secondo livello e previo esercizio delle relative attività per almeno due anni.(9)
3. Maestri di sci, aspiranti guide alpine di primo e secondo livello, guide alpine-maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna hanno l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.p.r. 137/2012. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.(10)
4. La Giunta regionale definisce con regolamento, anche per le persone con disabilità:
a) le modalità di organizzazione dei corsi di abilitazione e specializzazione;(11)
b) le modalità di nomina e composizione delle commissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione;(12)
c) le modalità di svolgimento delle prove di esame;
d) le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni;
d bis) le modalità di esonero dalla prova attitudinale, dalla fase tecnico pratica e dal corso di formazione per le discipline dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard.(13)
5. La Giunta regionale stipula polizze di assicurazione per infortuni e per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi e dei membri delle commissioni in occasione delle prove attitudinali e degli esami finali dei corsi di abilitazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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