Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 12 bis(14)
Riconoscimento delle scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo storiche
1. È istituito un riconoscimento consistente nell’assegnazione di una targa per le scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo che operano da almeno quarant’anni al fine di valorizzarne la professionalità.
2. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità di assegnazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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