Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
2. La Giunta regionale, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, individua, nell’ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). L’individuazione avviene, su proposta delle comunità montane, sentiti i gestori, con l’indicazione delle piste di discesa e dei tratti di raccordo aventi i requisiti di cui all’articolo 8 del d.lgs. 40/2021, nonché di altre tipologie di piste.(18)
2 bis. La funzione di gestore dell’area sciabile attrezzata è svolta dal gestore degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, che svolge, altresì, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. In mancanza di impianti di risalita, tale funzione è svolta dal soggetto che ha l’obbligo di assicurare la gestione e la manutenzione delle piste di fondo.(19)
3. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile. (20)
4. Nell’ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l’apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica e delle caratteristiche tecniche delle piste definite, per quanto non specificato dal d.lgs. 40/2021, dal regolamento di cui al comma 13, in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Dell’autorizzazione all’apprestamento è data comunicazione alla competente struttura regionale.(21)
4.1. Le piste di cui è stato autorizzato l'apprestamento sono incluse nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito presso la competente struttura regionale.(22)
4.2. Nell’elenco sono riportati e aggiornati annualmente: (23)
4 bis. Per supportare l'incremento dell'offerta turistico-sportiva nei territori montani, sono incentivati l'adeguamento tecnologico e funzionale e il potenziamento, nonché la rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismessi, anche mediante l'apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita.(24)
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, anche per potenziare l'offerta in chiave di mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici, sono privilegiati gli interventi di aumento della portata oraria degli impianti, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto originario, e la realizzazione di opere a servizio dell'utenza.(24)
4 quater. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attuative dei commi 4 bis e 4 ter.(25)
5. Le piste, a seconda della classificazione attribuita in sede di autorizzazione all’apprestamento, si distinguono in piste di discesa, piste di fondo, piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve e piste di collegamento secondo le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) del d.lgs. 40/2021.(26)
6. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola per la pratica degli sport cui sono destinate, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 10 del d.lgs. 40/2021.(27)
7. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:
b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;
c) l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
e) l’avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 40/2021;(28)
f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro, delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste;
f bis) la presenza di defibrillatori semiautomatici in numero adeguato e collocati conformemente a quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 40/2021;(29)
f ter) le modalità di collegamento con le sale operative regionali dell’emergenza-urgenza (SOREU) competenti per territorio o con altre strutture equivalenti operanti sul territorio fino all’affidamento degli infortunati agli ordinari servizi di soccorso;(29)
f quater) l’individuazione delle aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso.(29)
7 bis. Il gestore della pista cura gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), f bis), f ter) ed f quater) del comma 7. Nel caso di piste di fondo le funzioni di direttore possono essere svolte dai relativi gestori.(30)
9. Gli addetti al servizio pista, coordinati dal direttore della pista, svolgono compiti relativi alla manutenzione ordinaria della pista, alla sua delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza, alla collocazione della segnaletica, all’esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell’accesso, come specificato nel regolamento di cui al comma 13.(31)
10. Gli addetti al servizio di soccorso, coordinati dal direttore della pista, prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso.(32)
11. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FISI, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).
12. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 2, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale. Il comitato tecnico, oltre a esprimere il parere di cui al comma 2, svolge attività di supporto tecnico attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri in tema di aree sciabili attrezzate.(33)
13. La Giunta regionale definisce con regolamento: (34)
c) la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell’autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;
d) la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico di una pista;
13 bis. Le modalità tecnico-operative di aggiornamento dell’elenco regionale di cui al comma 4.1, nonché di trasmissione al Ministero della salute dei dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste da sci sono definite con decreto del dirigente competente.(35)
13 ter. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni del Capo II del d.lgs. 40/2021.(36)
NOTE:
16. La rubrica è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2022, n. 26.
23. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 6 dicembre 2022, n. 26.
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 40 e successivamente modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
30. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 6 dicembre 2022, n. 26.
35. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. g) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 6 dicembre 2022, n. 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia