Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 14
1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, sono tenuti a osservare le norme di comportamento di cui al Capo III del d.lgs. 40/2021.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia