Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 14 bis
(Norme a favore degli sciatori con disabilità)(39)
1. Per gli sciatori con disabilità si osservano le disposizioni del Capo IV del d.lgs. 40/2021.”;
NOTE:
39. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 6 dicembre 2022, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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