Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 15
(Sanzioni)
1. Con riferimento alla disciplina inerente all'assistenza nella pratica delle attività sportive si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 2.500 euro a 10.000 euro per chi gestisce le strutture di cui all'articolo 9, comma 4, senza la copertura assicurativa prescritta dal medesimo comma 4;
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per l’inosservanza delle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Capo III del d.lgs. 40/2021.(39)
3. In relazione alla disciplina delle professioni sportive inerenti alla montagna si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di maestro di sci o di guida alpina:
b) da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di accompagnatore di media montagna senza essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 10, comma 1;
c) da 2.500 euro a 10.000 euro per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 12, comma 4;
d) da 1.500 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro che esercitano un'attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall'articolo 12.
4. Con riferimento alla disciplina delle aree sciabili attrezzate si applicano le seguenti sanzioni, fatte salve quelle previste dal d.lgs. 40/2021:(40)
a) da 5.000 euro a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 4;
b) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista in difformità dall’autorizzazione;
5. L'accertamento dell'infrazione di cui al comma 4, lettera a), comporta la chiusura della pista, fino al rilascio della relativa autorizzazione.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 del d.lgs. 40/2021, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse:(41)
b) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti;
c) i comuni per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna;
7. Gli enti che, nell'esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne devono dare immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 6.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia