Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che documenta e descrive:
a) in quale modo la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
c) in quale modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia