Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Gli organizzatori dei corsi e gli esercenti delle strutture sportive, devono adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adeguamento di quanto disposto al comma 1, i corsi di cui all'articolo 9, comma 1, sono svolti alla presenza di istruttori qualificati o istruttori di specifica disciplina.
3. La Regione può disporre ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto delle previsioni della presente legge.
4. Le disposizioni del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia') continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, sino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.(43)
4 bis. La deroga prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, si applica anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi' per i quali non sia già avvenuta la completa erogazione dei finanziamenti.(44)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi