Legge Regionale
1 ottobre 2014
, n. 26
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26
Art. 18
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia);(45)
b) la legge regionale 11 giugno 1998, n. 9 (Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali);(46)
c) l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(47)
d) l'articolo 1, comma 11, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);(48)
e) l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione - Collegato 2005');(49)
f) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013);(50)
g) l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007).(51)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia