Legge Regionale
4 dicembre 2014
, n. 32
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))
(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-04;32
Art. 2
(Norma transitoria)
1. Al fine di dare continuità all'attività di contenimento della specie in atto sul territorio regionale, fino all'approvazione dei piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, le province attuano sul territorio regionale le azioni con le modalità stabilite dai Piani di contenimento provinciali in vigore alla data del 21 agosto 2014 e compatibili con quanto disposto dalla presente legge. Gli operatori in possesso di autorizzazione o abilitazione provinciale valida alla data del 21 agosto 2014 possono esercitare l'attività di contenimento ed eradicazione secondo le modalità stabilite negli atti autorizzativi o abilitativi emessi dalle province fino alla loro scadenza, salvo revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia