Legge Regionale 2 marzo 2015 , n. 4

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi

(BURL n. 10, suppl. del 03 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-02;4

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono considerati alternativi i metodi e le procedure che:
a) sostituiscono completamente l'impiego di animali ai fini sperimentali quando producono lo stesso risultato o un livello più alto di informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;
b) ricorrono, pur utilizzando animali, a tecniche meno invasive o riducono il numero degli animali usati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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