Legge Regionale 2 marzo 2015 , n. 4

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi

(BURL n. 10, suppl. del 03 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-02;4

Art. 3
(Centro di riferimento per la promozione e il coordinamento di metodi alternativi)
1. La Regione per la salvaguardia del benessere e di cura degli animali utilizzati per la sperimentazione e la ricerca si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, di seguito denominato Istituto, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 26/2014, con funzioni di promozione e coordinamento, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, dell'attività di sviluppo di metodi alternativi all'utilizzo degli animali da sperimentazione presso le università, gli enti di ricerca pubblici e privati con sede operativa autorizzata in Lombardia ai sensi del d.lgs. 26/2014.
2. La Regione, di concerto con il Ministero della salute, definisce le linee guida per lo svolgimento delle funzioni di promozione e di ricerca di metodi alternativi all'utilizzo di animali attribuite all'Istituto, quale centro di riferimento per il territorio lombardo.
3. L'Istituto, sulla base delle linee guida di cui al comma 2:
a) fornisce consulenza sui metodi alternativi e sulla promozione di iniziative di ricerca sul territorio lombardo;
b) promuove la diffusione e l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali, coinvolgendo le università, gli enti di ricerca pubblici e privati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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