Legge Regionale 2 marzo 2015 , n. 4

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi

(BURL n. 10, suppl. del 03 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-02;4

Art. 5(1)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere metodi alternativi di ricerca e sperimentazione e nel ridurre l'utilizzo di animali. A tal fine, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) con quali modalità e iniziative si è data attuazione alla presente legge;
b) quale diffusione hanno avuto in Lombardia la ricerca e la sperimentazione condotte con i metodi che, secondo i criteri della comunità scientifica, si sono dimostrati effettivamente alternativi, così come definiti all'articolo 2.
2. La Giunta regionale garantisce la raccolta, l'elaborazione e la pubblicità delle informazioni necessarie a predisporre la relazione di cui al comma 1. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. u) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi