Legge Regionale
17 marzo 2015
, n. 5
Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza
(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-17;5
Art. 3
(Oneri degli interventi di soccorso e di elisoccorso)
1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).
2. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.
3. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118, che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'AREU e la commissione consiliare competente, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia