Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 3
(Politiche integrate di sicurezza urbana)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
b) sentiti ANCI Lombardia e le altre associazioni degli enti locali della Lombardia, l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa;
c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;
e) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, del trasporto pubblico regionale e locale, al fine di migliorarne l'efficacia.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia