Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 8
(Gestione associata della funzione di polizia locale)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:
a) ponderazione delle specificità territoriali;
b) rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio.
2. Fermi restando gli obblighi per i comuni, discendenti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione incentiva la gestione associata della funzione di polizia locale principalmente attraverso le unioni di comuni.
3. Nella gestione associata della funzione di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 13.
4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:
a) la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associativa prescelta;
b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata mediante convenzione;
c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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