Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 27
(Patti locali di sicurezza urbana)
1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera l bis).(22)
2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.
3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni, di un quartiere singolo o di un insieme di quartieri di un singolo comune.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia