Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 28
(Volontariato e associazionismo)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita.
2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), a condizione che questi enti non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso gli enti del terzo settore possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:(25)
a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di b) polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
3. I volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati.
4. Per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dagli enti del terzo settore deve essere esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione.(26)
4 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’articolo 26, comma 1, riconosce agli enti locali, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, i costi sostenuti dagli enti del terzo settore che collaborano con i medesimi enti locali alla realizzazione dei progetti di cui all’articolo 25.(27)
NOTE:
25. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8 e dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia