Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 2
(Commercio equo e solidale)
1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate, organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato. Il commercio equo e solidale concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), favorendo un maggiore accesso per i consumatori ai prodotti di filiera corta.
2. Il commercio equo e solidale è regolato da accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti:
a) il pagamento di un prezzo equo dei prodotti e dei servizi acquistati;
b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e del servizio realizzati dal produttore, dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi, in modo da garantire al consumatore informazioni sulla ripartizione del prezzo lungo la filiera;
e) l'obbligo del produttore di:
1) garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
2) remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa;
3) rispettare i diritti sindacali, in particolare i diritti della donna;
4) non ricorrere al lavoro infantile e non sfruttare il lavoro minorile, agendo nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia;
f) la proposta contrattuale del committente di acquisto di prodotti e servizi, accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo ne dà espressamente atto, indicandone i motivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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