Legge Regionale
30 aprile 2015
, n. 9
Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale
(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9
Art. 3
(Prezzo equo)
1. Per prezzo equo si intende il corrispettivo versato a un produttore quando questo consenta di:
a) erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia