Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 5
(Organizzazioni di commercio equo e solidale)
1. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, stipulano gli accordi secondo le modalità descritte all'articolo 2.
2. Sono, altresì, organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti senza scopo di lucro in possesso dei requisiti organizzativi di cui al comma 1, che vendono, importano, acquistano o trasformano in via prevalente i prodotti di cui all'articolo 4 e che assicurano nell'ambito delle loro attività tutte le seguenti condizioni:
a) informazione al pubblico circa la ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla filiera;
b) indicazione della filiera produttiva e commerciale, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
c) svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero;
d) valorizzazione dei prodotti dei paesi in via di sviluppo e di quelli locali, a filiera corta, biologici e a 'valore sociale aggiunto', intendendosi per tali i prodotti realizzati da cooperative sociali o nell'ambito di progetti volti al recupero di situazioni di marginalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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