Legge Regionale 30 aprile 2015 , n. 9

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale

(BURL n. 19, suppl. del 05 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-30;9

Art. 9
(Disposizioni attuative)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 8.
2. Entro i successivi novanta giorni, sentita la Consulta di cui al comma 1, con apposito provvedimento attuativo la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva:
a) i criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione di finanziamenti e contributi;
b) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti all'articolo 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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