Legge Regionale 25 maggio 2015 , n. 15

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

(BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15

Art. 5
(Compiti della Regione)
1. La Regione in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per perseguire le finalità della presente legge:
a) promuove sul territorio regionale percorsi formativi in coerenza con il proprio sistema regionale di formazione professionale;
b) promuove, nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare per favorire l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro e valorizzare la qualità delle prestazioni rese alle persone assistite;
c) favorisce l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e la relativa connessione in rete con il sistema socio-sanitario regionale e con l'offerta di servizi sociali dei comuni, per assicurare alle persone che necessitano di assistenza e alle loro famiglie la scelta del servizio più appropriato;
d) programma annualmente forme di sostegno economico a favore delle persone assistite o delle loro famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, previa valutazione della situazione economica, anche attraverso modalità che tengono conto dei carichi assistenziali, di coloro che accedono alle prestazioni sociali agevolate;
e) promuove le linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari d'intesa con i piani di zona degli enti locali;
f) promuove, attraverso le ASL e in collaborazione con i medici di cure primarie, campagne di comunicazione sociale volte alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dall'assistente familiare.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano delle azioni, restituendo alla competente commissione consiliare opportuna informativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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