Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Art. 21
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell’esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e ai familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un’azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione concede contributi per: (29)
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti ai familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all’articolo 575 del codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia. Ai fini dell’applicazione del primo periodo occorre che sia stata esercitata l’azione penale per il medesimo reato.(30)
1 ter. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.(30)
1 quater. Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.(30)
1 quinquies. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.(30)
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.
NOTE:
28. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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