Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 21 bis(31)
(Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso)
1. La Regione riconosce un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.
2. Il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 quater dell’articolo 21, in caso di decesso dell’operatore.
3. Gli importi erogati ai sensi del comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura disposte dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4. La Giunta regionale determina gli importi del contributo economico da erogare tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l’erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l’istanza, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi