Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Art. 26
(Elargizione a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione)
1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché da altri soggetti che abbiano subito danni o lesioni personali. A tal fine, la Regione può avvalersi delle associazioni e fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 108/1996 ovvero delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.
2. Tutti i soggetti di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della concessione dell'indennizzo devono dichiarare di essere vittime dei reati di usura o di estorsione e devono risultare parti offese nel relativo procedimento penale. L'indennizzo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia