Legge Regionale
8 luglio 2015
, n. 19
Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19
Art. 6
(Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all'art. 2 della l.r. 25/2007)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(5) sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.
3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).
3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)', i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis.'.
3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).
3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)', i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia