Legge Regionale 11 agosto 2015 , n. 23

Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-08-11;23

Art. 2
(Disposizioni finali e disciplina transitoria)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano istituite le ATS e le ASST di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 33/2009 e al relativo Allegato 1, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, nonché l'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo e l'Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo.(4)
2. Al fine di procedere all'effettiva costituzione delle ATS e delle ASST, la Giunta regionale:
a) nomina, per ciascuna delle costituende ATS e ASST, un collegio composto dai direttori o commissari delle aziende interessate, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di due mesi dalla nomina, la ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile alla costituzione delle ATS e ASST e di trasmettere gli esiti dell'attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione;
b) seleziona, secondo procedure ad evidenza pubblica, una società specializzata in processi di riorganizzazione aziendale che affianchi un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la direzione regionale competente nella fase di avvio e di stabilizzazione dei nuovi assetti organizzativi, secondo criteri di efficienza e di razionale utilizzo delle risorse disponibili, e nella predisposizione dei relativi atti da sottoporre alla stessa Giunta regionale.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2, lettera b), è costituito con decreto del direttore generale della direzione regionale competente ed è composto, oltre che da funzionari e dirigenti della Regione, da personale proveniente dagli enti di cui all'Allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), anche in deroga alla percentuale di cui all'articolo 28, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e ricomprendendo i ruoli delle dirigenze medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSL.
4. La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazione di cui al comma 2, approva le deliberazioni costitutive delle ATS e delle ASST regolando contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, alla nomina degli organi, al subentro nei rapporti giuridici, all'assegnazione anche in via provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti informativi e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.
5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di definizione dei nuovi assetti, anche con riferimento all'esigenza di uniformare i sistemi informativi.
6. L'attività dei collegi di cui al comma 2 si protrae fino alla data di nomina dei nuovi direttori generali o commissari straordinari, fatta salva la possibilità di ricostituirli in conseguenza delle nuove nomine.
7. La Giunta regionale approva le deliberazioni costitutive dell'agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo e dell'agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo, definendone gli assetti organizzativi e la relativa articolazione e procedendo alla contestuale nomina dei direttori generali.(4)
8. Alla data indicata nelle deliberazioni di cui al comma 4:
a) le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST, secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli articoli 6, 7 e 7 bis della l.r. 33/2009, così come introdotti dall’articolo 1 della presente legge, e in coerenza con quanto previsto dall’Allegato 1, con conseguente scioglimento dei relativi organi e decadenza dei direttori amministrativi, sanitari e sociali in carica alla data di nomina dei nuovi direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari individuati in base agli elenchi degli idonei per la nomina dei direttori amministrativi, sanitari e sociali;(5)
b) le ATS subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL;
c) le ASST subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle AO;
d) acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) i riferimenti alle ASL contenuti nei Capi I e II del Titolo VI, nei Titoli VIII e IX e negli articoli 43, comma 2, 75, 79, 80, ad eccezione delle lettere o) e p) del comma 1, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 della l.r. 33/2009(1) s'intendono come riferimenti alle ATS;
f) i riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, comma 3, 70, comma 5, 71, comma 1, 72, commi 3 e 4, 80, comma 1, lettere o) e p), e 85, comma 1, della l.r. 33/2009(1) s'intendono come riferimenti alle ASST;
g) i riferimenti alle strutture sociosanitarie contenuti negli articoli 2, 5 e 15 della l.r. 33/2009(1), come modificati dall'articolo 1, comma 1, si intendono anche come riferimenti alle unità d'offerta non articolate in strutture;
h) alla l.r. 33/2009(1) sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1 dell'articolo 44 le parole: 'I presidi di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: 'Le strutture di riferimento';
2. al comma 3 dell'articolo 45 le parole: 'le ASL' sono sostituite dalle seguenti: 'le ATS, le ASST,';
3. al comma 3 dell'articolo 47 le parole: 'I presidi ospedalieri' sono sostituite dalle seguenti: 'Le strutture sanitarie';
4. al comma 6 dell'articolo 47 le parole: 'Il presidio ospedaliero' sono sostituite dalle seguenti: 'La struttura sanitaria';
5. al comma 7 dell'articolo 47 le parole: 'del presidio ospedaliero' sono sostituite dalle seguenti: 'della struttura sanitaria';
6. al comma 1 dell'articolo 49 le parole: 'A livello distrettuale o infradistrettuale,' sono soppresse;
7. al comma 2 dell'articolo 49 le parole: 'Le ASL' sono sostituite dalle seguenti: 'Le ATS e le ASST';
8. al comma 1 dell'articolo 50 le parole: 'delle sedi ospedaliere' sono sostituite dalle seguenti: 'delle strutture sanitarie';
9. alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 le parole: 'e le attività vaccinali' sono soppresse;
10. alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 le parole: 'individuale e' sono soppresse;
11. l'articolo 83 è abrogato;
i) alla Sezione II dell'Allegato A1 della l.r. n. 30/2006(6) sono apportate le seguenti modifiche:(7)
1. la lettera b) è sostituita dalla seguente:
'b) Agenzie di tutela della salute (ATS).';
2. dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
'c bis) Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);
c ter) Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo;
c quater) Agenzia per la promozione del servizio sociosanitario lombardo';
j) alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
1. il titolo è sostituito dal seguente: 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale';
2. all'articolo 1, le parole 'e sociosanitarie' sono soppresse;
3. all'alinea del comma 1 dell'articolo 2, le parole 'e sociosanitarie' sono soppresse;
4. alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, le parole: 'e sociosanitari' sono soppresse;
5. alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
6. all'alinea del comma 1 dell'articolo 3, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
7. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, le parole: 'le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP)' sono soppresse;
8. alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, le parole: 'e sociosanitario' sono soppresse;
9. l'articolo 5 è abrogato;
10. all'alinea del comma 1 dell'articolo 6, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
11. il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato;
12. all'alinea del comma 4 dell'articolo 6, le parole: ', d'intesa con le ASL' sono soppresse;
13. alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 6, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
14. alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 6, le parole: 'e dell'ASL' sono soppresse;
15. all'alinea dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, le parole 'e sociosanitarie' sono soppresse;
16. alla rubrica dell'articolo 8, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
17. il comma 1 dell'articolo 8 è abrogato;
18. il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'2. L'accesso agevolato alle prestazioni sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';
19. i commi 3 e 4 dell'articolo 8 sono abrogati;
20. al comma 7 dell'articolo 8, le parole: 'e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie' sono soppresse;
21. il comma 11 dell'articolo 8 è abrogato;
22. la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: 'Titoli sociali';
23. al comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'e sociosanitari' e le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
24. il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'2. I titoli sociali sono rilasciati dai comuni, singoli o associati, competenti per territorio.';
25. al comma 3 dell'articolo 10, le parole: 'e le modalità di gestione ed erogazione dei titoli sociosanitari' sono soppresse;
26. all'alinea del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'e sociosanitarie' e le parole: ', delle aziende sanitarie' sono soppresse;
27. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'programma, con il piano sociosanitario, la rete delle unità d'offerta sociosanitarie e' sono soppresse;
28. la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è soppressa;
29. le lettere e), f), h), n), bb) e cc) del comma 1 dell'articolo 11 sono soppresse;
30. alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'e, sentiti i soggetti di cui all'articolo 3 e la commissione consiliare competente, i costi standard delle unità di offerta sociosanitarie che erogano prestazioni a carico del fondo sanitario, nonché' sono soppresse;
31. alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11, il numero '24' è soppresso;
32. alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
33. alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'dei registri delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate e' sono soppresse;
34. alle lettere t) e v) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
35. alla lettera x) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'e sociosanitari' sono soppresse;
36. all'alinea e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
37. alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'e sociosanitario' sono soppresse;
38. alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
39. alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'sociosanitarie e' sono soppresse;
40. il comma 3 dell'articolo 13 è abrogato;
41. l'articolo 14 è abrogato;
42. i commi 2 e 3 bis dell'articolo 15 sono abrogati;
43. al comma 1 dell'articolo 15, le parole: 'e all'ASL' sono soppresse;
44. i commi 2 e 3 bis dell'articolo 15 sono abrogati;
45. al comma 3 dell'articolo 15, le parole: 'l'ASL o' e le parole: 'per quanto di competenza' sono soppresse;
46. il primo periodo del comma 3 quater dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'3 quater. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 ter sono competenti i comuni.';
47. i commi 2 e 3 dell'articolo 16 sono abrogati;
48. al primo periodo del comma 5 dell'articolo 16, le parole:'tra l'ASL ovvero' e le parole:'sociosanitaria o' sono soppresse;
49. il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 è soppresso;
50. l'articolo 17 è abrogato;
51. il comma 2 dell'articolo 18 è abrogato;
52. alla rubrica dell'articolo 19, le parole:'e sociosanitaria' sono soppresse;
53. ai commi 1 e 4 dell'articolo 19, le parole:'e sociosanitarie' sono soppresse;
54. al comma 2 dell'articolo 19, le parole:'Le ASL,' sono soppresse;
55. il comma 3 dell'articolo 19 è abrogato;
56. il comma 2 dell'articolo 20 è abrogato;
57. il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 20 è soppresso;
58. alla rubrica dell'articolo 21, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
59. al comma 2 dell'articolo 21, le parole: 'e sociosanitari' sono soppresse;
60. al comma 3 dell'articolo 21, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
61. alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 22, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
62. la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 è soppressa;
63. la lettera e) del comma 2 dell'articolo 23 è soppressa;
64. alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 23, le parole: 'dalle ASL' sono soppresse;
65. alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 23, le parole: 'e sociosanitari' e le parole: 'le ASL' sono soppresse;
66. l'articolo 24 è abrogato;
67. al comma 1 dell'articolo 25, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
68. all'alinea e alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 25, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
69. all'alinea del comma 4 dell'articolo 25, le parole: 'e previo parere dell'ASL territorialmente competente' sono soppresse;
70. alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 25, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
71. l'articolo 30 è abrogato;
72. al comma 1 bis dell'articolo 31, le parole: 'e sociosanitarie' sono soppresse;
73. la lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 31 è soppressa.
9. Fino alla data di cui al comma 8, le ASL e le AO già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere tutte le funzioni di rispettiva competenza secondo le disposizioni vigenti alla stessa data.
10. Entro ventiquattro mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi contratti collettivi integrativi aziendali. Al personale delle ATS, delle ASST si applica il contratto collettivo integrativo aziendale dell'azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi integrativi aziendali che in ogni caso non devono determinare alcun onere aggiuntivo a carico del SSL.(9)
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla definizione dei nuovi assetti organizzativi non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni apicali dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo; s'intendono pertanto revocate le autorizzazioni per la copertura dei suddetti posti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato dato avvio alle relative procedure.
12. I direttori generali delle ATS e delle ASST, nominati con le deliberazioni di cui al comma 4, sono individuati quali commissari liquidatori cui competono:
a) le funzioni di legali rappresentanti:
1. delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL;
2. delle gestioni liquidatorie delle aziende USSL istituite ai sensi della legge regionale 15 settembre 1993, n. 28 (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità socio-sanitarie locali) e venute a cessare ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).
3. (10)
b) (11)
13. Ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie di cui al comma 12 compete la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse USSL e aziende USSL.(12)
14. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse USSL, aziende USSL nonché i relativi atti esecutivi gravano sulle dotazioni finanziarie delle gestioni liquidatorie.(13)
16. Al fine di supportare il complesso processo di avvio e stabilizzazione del riordino di cui alla presente legge, la Giunta regionale individua, mediante avviso interno rivolto al personale di ruolo appartenente al ruolo dell'avvocatura regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della l.r. 20/2008, un professionista dotato di particolari competenze in materia di diritto e legislazione sanitaria e lo assegna alla corrispondente funzione di consigliere giuridico per il periodo di tre anni, prorogabili per altri cinque. Al professionista incaricato compete il trattamento economico e previdenziale equivalente a quello previsto dall'articolo 29, comma 6, della l.r. 20/2008.(15)
17. Entro il 31 ottobre 2015, il Consiglio regionale, previo svolgimento, presso la commissione consiliare competente, di apposite consultazioni finalizzate alla verifica degli impatti sul territorio delle aggregazioni previste dall'Allegato 1 di cui al comma 1, approva, su proposta della stessa commissione consiliare, eventuali modifiche del medesimo allegato.
18. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale il PSL quinquennale di cui all'articolo 4 della l.r. 33/2009 come sostituito dall'articolo 1 comma 1. In particolare il PSL dovrà contenere:
a) la rete dei poli ospedalieri e la rete socio sanitaria territoriale afferenti ad ogni ATS e ad ogni ASST, fondate sull'integrazione sociosanitaria tra assistenza ospedaliera, territoriale e domiciliare, con particolare attenzione alla protezione delle fragilità e della famiglia;
b) le reti di cui alla lettera a), che potranno essere realizzate con tempistiche differenziate, anche prevedendo sperimentazioni specifiche finalizzate alla corretta valutazione del rapporto costo/beneficio, dovranno salvaguardare il duplice principio di centralizzazione dei servizi d'eccellenza e superspecialistici e di devoluzione periferica territoriale e domiciliare delle prestazioni generalistiche ed a media e bassa intensità assistenziale;
c) la revisione dei DRG di cui all'articolo 27, comma 2, della l.r. 33/2009 come sostituito dall'articolo 1, comma 1.
19. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attiva, per l'anno accademico 2015/2016, quaranta borse di studio per specialità medico chirurgiche.
20. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli elenchi degli idonei al ruolo di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 della l.r. 33/2009 come sostituiti dall'articolo 1, comma 1.
22. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, attraverso l'attivazione di tutti i soggetti operanti sul territorio di propria competenza, provvede ad uniformare i sistemi informatici del SSL, al fine di consentire una corretta informazione al cittadino ed un'omogenea trasmissione ed elaborazione dei dati clinici e programmatici al'interno del SSL. La Giunta regionale, con la stessa tempistica, predispone l'aggiornamento della Carta Regionale dei Servizi con tutta la documentazione clinica pregressa della persona e l'erogazione delle prestazioni in regime di 'dematerializzazione', ivi compresa la razionalizzazione delle prenotazioni e l'eventuale pagamento delle compartecipazioni attraverso la metodologia on-line, mantenendo la documentazione cartacea esclusivamente dietro esplicita richiesta del cittadino. Il database contenuto nella Carta Regionale dei Servizi sarà altresì utilizzato per la certificazione fiscale delle compartecipazioni e delle spese sostenute dal cittadino.
23. In fase di attuazione della presente legge la Regione realizza, con le organizzazioni sindacali maggiormente significative, periodici momenti di confronto sull'evoluzione del SSL, al fine di monitorare le ricadute sul personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed accordi regionali.
24. Entro il 31 dicembre 2016 il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, l'aggiornamento del vigente piano regionale della prevenzione 2015-2018 a seguito della prima attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della l.r. 33/2009 come modificate dalla presente legge.(16)
25. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il GATTS di cui all'articolo 5, comma 8, della l.r. 33/2009 come sostituito dall'articolo 1, comma 1.
26. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l'osservatorio integrato del SSL di cui all'articolo 5, comma 14, della l.r. 33/2009 come sostituito dall'articolo 1, comma 1.
27. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale costituisce l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 5 bis della l.r. 33/2009 aggiunto dall'articolo 1, comma 1.
28. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva ed adotta il sistema di classificazione delle malattie croniche e delle relative modalità di retribuzione di cui all'articolo 9 della l.r. 33/2009 come sostituito dall'articolo 1, comma 1.
29. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l'accademia di formazione per il servizio socio sanitario lombardo di cui all'art. 17 bis della l.r. 33/2009 aggiunto dall'articolo 1, comma 1.(4)
NOTE:
5. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 12 marzo 2008, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 20, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi