Legge Regionale
24 settembre 2015
, n. 26
Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0
(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione e dei principi e degli strumenti di cui alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, come definiti ai sensi degli articoli 2 e 3, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo lombardo, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.
2. La Regione sostiene il lavoro artigiano, i suoi valori e la relazione tra l'artigiano e le comunità di pratica in un costante dialogo tra 'sapere' e 'saper fare' coniugando la conoscenza scientifica e tecnologica con la tradizione e la manifattura innovativa.
3. La Regione promuove l'attrattività del territorio lombardo per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia