Legge Regionale
24 settembre 2015
, n. 26
Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0
(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'manifattura innovativa' e 'valore artigiano', una modalità di lavoro caratterizzata dal radicamento nei saperi tradizionali e nella connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi, promossi anche in comunità di pratica socialmente riconosciute. Fanno riferimento a criteri definitori di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa anche a prescindere dalla dimensione aziendale;
c) 'manifattura additiva' o 'stampa tridimensionale', una modalità produttiva che, utilizzando tecnologie anche molto diverse tra loro, consente la realizzazione di oggetti, parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, generando e sommando strati successivi di materiale;
2. Con successivi provvedimenti attuativi della Giunta regionale le definizioni di cui al comma 1 possono essere attualizzate in relazione all'evoluzione del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia