Legge Regionale 24 settembre 2015 , n. 26

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0

(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26

Art. 3
(La manifattura innovativa)
1. Il lavoro artigiano e la manifattura innovativa, quali elementi distintivi e ambiti di applicazione della presente legge, si informano ai principi di flessibilità nei processi produttivi, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, alla personalizzazione del prodotto, alla sostenibilità dei materiali, alla innovazione creativa e all'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione.
2. Ai fini della presente legge, l'innovazione è riferita alle nuove tecnologie, alle nuove forme di espressione creativa e ai processi di produzione, organizzazione e gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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