Legge Regionale 24 settembre 2015 , n. 26

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0

(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26

Art. 4
(Promozione della manifattura innovativa)
1. La Regione promuove la formazione delle nuove generazioni nell'ambito dei percorsi di primo e secondo ciclo secondo i principi contenuti nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), anche attraverso l'approfondimento e la diffusione della cultura del lavoro artigiano e della manifattura innovativa nelle istituzioni scolastiche e formative.
2. La Regione, attraverso gli strumenti individuati nella presente legge e con il concorso delle associazioni di categoria e degli enti bilaterali, promuove le esperienze di aggregazione che raccolgano le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, attraverso la cooperazione economica e l'internazionalizzazione.
3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione, anche attraverso le risorse della presente legge, sostiene la re-industrializzazione attraverso l'innovazione, promuovendo il lavoro artigiano e la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste, per la promozione e la crescita del lavoro artigiano in Italia e nel mondo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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