Legge Regionale
24 settembre 2015
, n. 26
Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0
(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26
Art. 8
(Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione)
1. La Giunta regionale, attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, nuovi luoghi di lavoro e socializzazione anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, anche a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dai processi di trasformazione urbana.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso gli immobili disponibili alle imprese, singole o aggregate, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale d'intesa con gli enti interessati.
3. La Giunta regionale aggiorna l'elenco delle aree e degli spazi disponibili per la localizzazione delle imprese del lavoro artigiano anche implementando il Sistema Informativo Territoriale come previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2014.
4. La Regione attraverso la stipula di convenzioni con i comuni favorisce:
a) l'aggregazione tra imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, indipendentemente dalla loro forma e soggettività giuridica;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia