Legge Regionale 24 settembre 2015 , n. 26

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0

(BURL n. 40, suppl. del 28 Settembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-09-24;26

Art. 11(1)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di diffusione della manifattura innovativa e del valore artigiano sul territorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta gli interventi progressivamente attivati, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure offerte, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le eventuali criticità riscontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. A partire dal secondo rapporto, la relazione di cui al comma 1 includerà i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati per le imprese di manifattura innovativa e del lavoro artigiano, anche con riguardo a:
a) creazione di nuove imprese e innovazione di processo e di prodotto;
b) diffusione di strumenti e tecnologie di manifattura digitale e di nuovi spazi di lavoro, laboratori, officine, anche aperti al pubblico;
c) disponibilità di competenze professionali adeguate;
d) crescita e internazionalizzazione conseguita dalle imprese che hanno partecipato ai programmi straordinari previsti dall'articolo 10.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. y) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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