Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 21
(Procedure per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi)
1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA o alle comunicazioni di cui all'articolo 38, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.
2. La provincia competente per territorio o la Città metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verificano che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale delle stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, la provincia o la Città metropolitana di Milano competente per territorio assegnano un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione di ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
5. I titolari delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che hanno assunto le denominazioni e le classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 37, presentano alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la dichiarazione di cui al comma 1. In difetto si applica quanto previsto al comma 3.
6. La provincia o la Città metropolitana di Milano effettuano verifiche a campione sulle strutture ricettive secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e inviano gli esiti delle stesse alla Regione.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano inseriscono i dati relativi alle strutture ricettive nel sistema informativo regionale di cui all’articolo 14, comma 3.(19)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia