Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 35
(Elenco regionale dei rifugi)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale nel quale sono iscritti d’ufficio i rifugi, sulla base delle SCIA pervenute al sistema informativo regionale di gestione dei flussi turistici di cui all’articolo 14, comma 3.(33)
2. La competente direzione generale provvede ad escludere dall’elenco le strutture che, a seguito di verifica, non soddisfano le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37 e a darne comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza di cui agli articoli 39 e 40.(34)
3. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi.
4. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
NOTE:
33. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22 giugno 2026, n. 15. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22 giugno 2026, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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