Legge Regionale 
   1 ottobre 2015 
  , n. 27
  
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 50
    
    
      
      
      1.  L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.(68)
    
      
      
      2.  Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.
    
      
      
      3.  La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice.(69)
    
      
      
      4.  La deliberazione di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.
    
  NOTE:
  
  
  
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale