Legge Regionale
12 ottobre 2015
, n. 32
Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')
(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32
Art. 8
(Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città metropolitana di Milano)
1. La Città metropolitana coordina e promuove lo sviluppo economico nell'ambito del territorio di sua competenza in coerenza con i contenuti del proprio Piano strategico anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 4. A tal fine, la Città metropolitana assicura le condizioni generali di contesto necessarie a garantire la competitività del sistema produttivo e l'attrattività, raccordandosi con la Camera di commercio di Milano.
2. Al fine di valorizzare la competitività e promuovere l'attrattività del territorio, la Città metropolitana promuove gli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività). Ai sensi dello stesso articolo, tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2014, la Città metropolitana coordina la promozione di accordi presso i comuni che afferiscono all'area metropolitana milanese.
4. La Città metropolitana collabora con la Regione e con il sistema camerale per l'attuazione delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2014.
5. Al fine di attuare l'articolo 6 della l.r. 11/2014 in tema di semplificazione alle imprese, la Città metropolitana valorizza le attività relative ai SUAP di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e delle agenzie per le imprese accreditate, di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con l'obiettivo di garantire, nel rispetto della vigente normativa statale e delle competenze del sistema camerale, uno standard uniforme di servizio nel territorio dell'area metropolitana milanese.
6. La Città metropolitana, in raccordo con le funzioni svolte dalla Camera di commercio di Milano, promuove le attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese artigiane e della manifattura innovativa, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici, attraverso specifici accordi.
7. La Città metropolitana, nell'ambito di quanto stabilito ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, valorizza e sostiene, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, i distretti del commercio di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e le reti di imprese tra operatori di tutti i settori produttivi, mediante la realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
8. Con riferimento ai servizi per il lavoro, le politiche attive e per la promozione del capitale umano, Regione Lombardia valorizza il ruolo della Città metropolitana e degli enti locali del territorio tramite specifici atti convenzionali in attuazione delle convenzioni tra Ministero e Regioni previste dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia