Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 6
(Deposito del progetto)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 del d.p.r. 380/2001:
a) chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico mediante i sistemi informativi interoperabili in uso presso le amministrazioni comunali;(5)
b) il progetto di cui alla lettera a) è accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c) il contenuto minimo della documentazione di cui alla lettera a) e dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, è definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli allegati, agli uffici competenti all'esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 8.
2 bis. Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui all’articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1.(6)
3. La gestione informatica del deposito del progetto e della relativa trasmissione all'ufficio competente avviene tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il deposito di cui al comma 1è valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se reca la sottoscrizione anche del costruttore e purché la documentazione presentata abbia i contenuti e i requisiti previsti dallo stesso articolo 65.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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