Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 8
(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio.
1 bis. L’autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici tiene luogo della certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui al presente articolo, per gli interventi di sopraelevazione continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.(7)
2. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fermi restando i tempi necessari per l'acquisizione del parere di cui al comma 4. Per gli interventi di sopraelevazione degli edifici di cui al primo periodo del comma 1 bis, il provvedimento di autorizzazione o di diniego dà evidenza di quanto indicato dall’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.(8)
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
4. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere,'per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, un parere tecnico alla Regione, da rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nei casi e con le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1.(9)
6. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2è ammesso ricorso al comune, o, nei casi in cui l'opera ricada nel territorio di più comuni, al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del d.p.r. 380/2001.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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