Legge Regionale
12 ottobre 2015
, n. 33
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33
Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), definisce:
a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
e) il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
i) le linee guida di cui all'articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo.
3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.
NOTE:
13. Il comma, aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. g) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia