Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 34

Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;34

Art. 5
(Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari)
1. Regione Lombardia, in continuità con quanto disposto dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 (Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e ridistribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto della soglia di povertà o comunque in grave difficoltà economica.
2. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle società del SIREG rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera attribuisce, nel rispetto del d.lgs. 163/2006, un criterio premiale, a parità di volumi di eccedenze alimentari prodotte di cui all'articolo 4, comma 4, alle imprese che garantiscano la ridistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari a favore dei cittadini meno abbienti e che promuovano azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi accordando la preferenza ad alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.
3. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che liberamente scelgano di aderire a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello di cui al comma 2.
4. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità e agevolazioni a tutti i soggetti privati e pubblici che hanno sede operativa e operano nel territorio della Regione con una progettualità di rete nel recupero, distribuzione, stoccaggio e ridistribuzione di alimenti e di eccedenze alimentari.
5. Regione Lombardia promuove la sussidiarietà orizzontale al fine di costruire reti strutturate lungo tutta la filiera che mettano in stretta relazione tutti gli attori e consentano di ottimizzare l'utilizzo degli invenduti e non raccolti, in modo efficiente e senza danno per la salute dei cittadini.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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