Legge Regionale
6 novembre 2015
, n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36
Art. 3
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)
1. È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (di seguito denominata Consulta), presieduta dall'assessore competente o suo delegato, al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto.
2. La Giunta regionale stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento della Consulta, assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di un rappresentante di ANCI Lombardia e dei rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute, aventi una presenza significativa in Lombardia e che presentino istanza di partecipazione.
3. La Consulta esprime parere preventivo sui progetti di legge, sulle proposte di regolamento e sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione.
4. La Consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà cooperativa e assicura la raccolta, l'aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche, nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine, possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale su proposta di istituzioni e realtà associative.
5. La Consulta promuove iniziative finalizzate al costante monitoraggio delle procedure e delle modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con le CCIAA e con gli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 4, per regolare l'utilizzo delle rispettive banche dati. Nell'ambito delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio è affidato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse funzioni.
7. La Consulta propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative e allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le istituzioni lombarde.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia