Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 9
(Riserva affidamenti a cooperative sociali di inserimento lavorativo)
1. La Regione, al fine di favorire l'adempimento degli obblighi previsti dalla l. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsto dalla l. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014.(1)
2. La Regione, il SIREG e le aziende sanitarie e ospedaliere destinano alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 e della l. 381/1991.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta idonei provvedimenti affinché l'entità degli affidamenti a cooperative che inseriscono persone svantaggiate, come disposto dal comma 2, sia inserita tra i criteri di valutazione o di rating utili a giudicare in termini qualitativi le prestazioni erogate dagli enti o dalle società accreditate da Regione Lombardia, compatibilmente con la natura e l'oggetto del servizio richiesto al concessionario.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative sociali cui affidare i contratti di cui al presente articolo.
5. La Regione inserisce tra gli obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo dei soggetti di cui al comma 2, quello di destinare almeno il cinque per cento dell'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni o servizi a favore delle cooperative sociali con affidamenti secondo le procedure definite dalla Centrale acquisti regionale (ARCA).
6. Gli enti locali in caso di esternalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al cinque per cento di servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le modalità previste dalla legge. (2)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 5 agosto 2016, n. 19. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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