Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 13
(Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)
1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:
a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per le cooperative costituite tra giovani under trentacinque o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi. La Regione in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;
c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per spese di investimento;(4)
d) riconoscimento, nell'ambito dei contributi e finanziamenti già in essere, del valore civile e sociale delle cooperative che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di amministrazione e che perseguono il rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia;
e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
g) contributi e finanziamenti alle nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio e al consolidamento di quelli già esistenti.
2. L'intervento di cui al comma 1è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione a investimenti per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell'attività;
c) prestiti a tassi agevolati a sostegno della fase di avvio e del consolidamento dell'attività;(5)
c bis) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento.(6)
3. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il fondo opera, altresì, come fondo di rotazione per le cooperative sociali.
4. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a), sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.
NOTE:
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata aggiunta dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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