Legge Regionale
6 novembre 2015
, n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36
Art. 13
(Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)
1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:
a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per le cooperative costituite tra giovani under trentacinque o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi. La Regione in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;
d) riconoscimento, nell'ambito dei contributi e finanziamenti già in essere, del valore civile e sociale delle cooperative che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di amministrazione e che perseguono il rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia;
e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
2. L'intervento di cui al comma 1è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione a investimenti per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia